Tribunale di Pescara, 18 luglio 2023, Est. Ursoleo

Conto corrente – onere prova banca – anticipi fatture – capienza conto corrente ordinario

“In altri termini, la convenuta non ha provato la fondatezza della pretesa creditoria, non essendo possibile stabilire, a fronte degli addebiti annotati sul conto per estinzione anticipo fatture, come e perché le fatture azionate non abbiano trovato copertura per incapienza del c/c 313, che alla data dell’estinzione presentava un unico saldo, quindi anche inerente le operazioni di anticipazione fatture, e in relazione al quale, con sentenza passata in giudicato, era stato accertato che il saldo debitore per la correntista è pari ad € 13.066,83.

Pertanto, la domanda di pagamento proposta dalla Banca, per l’importo riguardante le fatture asseritamente non rimborsate, va rigettata.”

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