Cassazione Civile, 3 luglio 2023, n. 18664, Pres. De Chiara, Rel. Falabella (ordinanza)

Conto corrente – anatocismo – delibera CICR 2000 – TAN e TAE creditori uguali – CMS – indeterminatezza

“La banca controricorrente, nella propria memoria, ha opposto che non sussisterebbe alcuna disposizione normativa che sanzioni con la nullità la clausola anatocistica che preveda una inesatta indicazione del tasso annuo effettivo (TAE). La deduzione non coglie però nel segno. Si ribadisce, al riguardo, quanto appena rilevato: le condizioni in presenza delle quali, a mente dell’art. 120, comma 2, t.u.b., può operarsi la capitalizzazione degli interessi passivi sono indicate dal CICR e la cit. delib. del 9 febbraio 2000, dopo aver stabilito che gli interessi possono produrre a loro volta interessi «secondo le modalità e i criteri indicati negli articoli che seguono» (art. 1 cit. ), ha precisato che la capitalizzazione infrannuale esige l’indicazione del «valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione» (art. 6 cit.). Una volta chiarito che l’indicazione di un tasso creditore (un tasso annuo effettivo) che non evidenzi l’incremento determinato dalla capitalizzazione non soddisfa quest’ultima condizione, è agevole comprendere che in una siffatta evenienza non risulta integrato uno dei presupposti cui l’art. 1 delib. CICR, in attuazione dell’art. 120, comma 2, t.u.b., subordina la pratica dell’anatocismo. In tal senso, non appare concludente il parallelismo operato dalla stessa banca con altri elementi, quali l’ISC (indicatore sintetico di costo) o TAEG (tasso effettivo globale): l’ISC o TAEG è un dato che definisce il costo complessivo dell’operazione di finanziamento e che non rientra tra i tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità ex art. 117 t.u.b. (per tutte Cass. 14 febbraio 2023, n. 4597 del 14/02/2023); il tasso annuo effettivo risultante dalla capitalizzazione degli interessi invece rappresenta, sia per gli interessi a debito del cliente che per quelli a credito, un elemento di cui è necessaria l’indicazione, pena la non attuabilità dell’anatocismo.

(…)

la Corte di appello avrebbe omesso di pronunciare sull’eccepita indeterminatezza e indeterminabilità della commissione di massimo scoperto <<senza specificare se la percentuale della stessa dovesse applicarsi sulla punta di massimo scoperto trimestrale, sulla media dell’utilizzo, sulla parte di fido non utilizzata>>. Il motivo merita accoglimento.”

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