Corte di Appello di Brescia, sentenza n. 485 del 21 marzo 2023

Leasing – usurarietà contratto – mancata indicazione interesse di mora nell’ambito del T.e.g.m. – categorie degli interessi corrispettivi e degli interessi moratori sono distinte  nel diritto delle obbligazioni – c.d. rischio creditorio – per ogni contratto deve essere preso in considerazione il d.m. vigente all’epoca della stipula – maggiorazione stabilita contrattualmente casi ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali – penale per estinzione anticipata contratto – disciplina antiusura impone il confronto tra soli dati omogenei – impossibilità procedere alla sommatoria degli interessi  moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento – applicabilità al leasing traslativo dell’art.1526 cod. civ – c.d. clausola di confisca

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