Tribunale di Torino, 28 marzo 2023, Est. Astuni

Contratti bancari – strumenti finanziari – diritto di recesso – offerta fuori sede – esigenza di tutela

“il diritto di recesso accordato all’investitore dal sesto comma dell’art. 30 del D. Lgs. 11. 58 del 1998 e la previsione di nullità dei contratti in cui quel diritto non sia contemplato, contenuta nel successivo settimo comma, trovano applicazione non soltanto nel caso in cui la vendita fuori sede di strumenti finanziari da parte dell’intermediario sia intervenuta nell’ambito di un servizio di collocamento prestato dall’intermediario medesimo in favore dell’emittente o dell’offerente di tali strumenti, ma anche quando la medesima vendita fuori sede abbia avuto luogo in esecuzione di un servizio d’investimento diverso, ove ricorra la stessa esigenza di tutela” e perciò anche nel caso di negoziazione per conto proprio di strumenti finanziari – come è il caso dei contratti derivati OTC (over the counter), in cui controparte contrattuale del cliente è lo stesso intermediario finanziario.”

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