Tribunale di Trani, 4 marzo 2023, Est. Altamura

Mutuo ipotecario – erogazione per ripianamento debiti pregressi c/c – invalidità addebiti conto corrente – nullità mutuo

“Nel caso di specie, accertata l’invalidità degli addebiti di interessi uso piazza, della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, della commissione di massimo interesse e di altre commissioni e spese non pattuite, il saldo negativo risultante al momento della stipulazione del mutuo, contratto per ripianare quel debito, non era lecito, per l’invalidità del contratto di conto corrente del (…)

Essendo inesistente, perché derivante da addebiti illeciti frutto di nullità contrattuali, il debito, in virtù del collegamento negoziale, ossia il nesso teleologico tra i contratti posti in essere per la realizzazione del fine di ripianamento della esposizione debitoria risultante contabilmente all’epoca della contrazione del mutuo ipotecario, consegue l’illegittimità dell’operazione economica unitaria realizzata tramite il sopra descritto collegamento negoziale. Le vicende che investono uno dei contratti collegati si ripercuotono cioè sull’altro, nel senso che l’invalidità dell’uno determina, per riflesso, altresì l’invalidità del contratto al primo collegato ex art. 1344 c.c.

Alla dichiarazione di nullità del mutuo non consegue, però, l’obbligo di restituzione della somma messa a disposizione della banca e, come detto, confluita sul conto corrente (traditio rei), ma solo degli interessi corrisposti dai mutuatari per la restituzione delle rate del mutuo dichiarato nullo.”

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