Tribunale di Reggio Emilia, 6 ottobre 2022, n. 1023, Est. Morlini

Conto corrente – prescrizione – individuazione rimesse solutorie – competenze extra fido

“(…) nel caso di sconfinamenti ultra fido, la prescrizione decorre dall’annotazione in conto solo con riferimento alla quota di interessi e spese maturata extra fido, e cioè alla differenza tra scoperto e limite del fido, perché solo il pagamento di tali poste ha natura solutoria; mentre la quota di interessi e competenze addebitata per l’utilizzo del fido si prescrive a decorrere dalla chiusura del conto, avendo i relativi pagamenti funzione meramente ripristinatoria della provvista. In sostanza, a seguito di sconfinamento, le successive rimesse del correntista hanno natura di pagamento, e quindi solutoria, solo per la parte necessaria a rientrare dallo sconfinamento, poiché solo per quella parte vi è debito immediato del correntista, mentre nei casi in cui il passivo non supera l’affidamento, i versamenti del correntista hanno funzione meramente ripristinatoria della provvista: si ha quindi immediata esigibilità di capitale ed interessi per il credito che supera il fido e per i relativi interessi, rimanendo tale esigibilità differita per il credito entro il fido sino al saldo di chiusura del rapporto od alla scadenza dell’affidamento, poiché trattasi di competenze pagabili ex art. 1194 comma 2 c.c. solo a tale momento (cfr. Cass. n. 3858/2021 e Cass. n. I 0941/2016)”

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