Tribunale di Marsala, 27 settembre 2022, n. 714

Finanziamento – difformità TAEG pattuito e ricalcolato – ricalcolo tassi bot – interessi preammortamento illegittimi – violazione art. 1283 c.c.

“Laddove il TAEG indicato risulti scorretto ciò determina la nullità rispetto alla singola clausola e la rideterminazione degli interessi ai tassi minimi dei BOT, così come statuito dall’art.117 e 125-bis del TUB.

(…)

Infine, è risultata altrettanto fondata l’eccepita inclusione degli interessi di preammortamento nel piano di ammortamento, unitamente alla voce di capitale erogato: siffatta modalità di calcolo ha comportato l’applicazione degli interessi contrattualmente pattuiti anche agli interessi relativi al preammortamento, comportando, di fatto, la violazione dell’art. 1283 c.c., con un illegittimo maggior esborso a carico del cliente pari ad € 191,91.”

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