Tribunale di Roma, 19 maggio 2022, n. 702

Leasing – tasso leasing – tasso interno di attualizzazione – difformità – ricalcolo tasso bot

A seguito dell’accertata discrasia tra tasso leasing pattuito ed applicato, si applica la sanzione prevista dall’art. 117 TUB comma 7 lettera a), il quale prevede la rideterminazione del canone di leasing al tasso minimo bot registrato nei dodici mesi precedenti alla conclusione del contratto: “(…) Ha, quindi provveduto ad eseguire il riscontro nella Tavola di lavoro n. 1 nella quale, in ossequio a quanto previsto dalla Banca d’Italia nel provvedimento del 25.07.2003, ha “individuato quel tasso annuo che eguaglia il costo dell’immobile(€ 135.000,00) al valore attuale dei canoni (n. 1 maxi canone iniziale di€ 54.000,00 e n. 179 canoni di€ 635,55) e dell’opzione di riscatto finale(€ 13.500,00), pari al 6, 116% e superiore al tasso leasing del 5,921 % pattuito”. A seguito di tale difformità, come richiesto al seguente punto c) del quesito peritale, ha provveduto al ricalcolo de “i canoni del leasing impiegando il tasso previsto dall’art. 117 T.U.B., vale a dire il tasso minimo dei B.O.T. emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, (…)”

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