Tribunale di Lodi, 21 marzo 2022, n. 207, Est. Loi

Conto corrente – onere prova – certificazione ex art. 50 Tub – validità solo nel procedimento monitorio – opposizione a decreto ingiuntivo

“(…) la certificazione ex art. 50 TUB rappresenta un privilegio probatorio di cui la banca può valersi solo in sede monitoria. Infatti, una volta instaurata la fase di merito con l’opposizione a decreto ingiuntivo, incombe sulla banca, attrice in senso sostanziale, l’onere di provare rigorosamente il credito vantato in sede monitoria, producendo in giudizio tutti gli estratti conto integrali dalla data di inizio del rapporto alla chiusura dello stesso, al fine di fornire giustificazione del saldo come dalla stessa calcolato.”

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