Tribunale di Rimini, 28 febbraio 2024

Contratti bancari – cessioni in blocco – cartolarizzazione crediti – servicer – iscrizione albo ex art. 106 TUB

“Da quanto sopra illustrato si evince che, nell’ambito delle operazioni di cartolarizzazione, il soggetto tenuto alla gestione/recupero dei crediti (servicer) deve essere una banca o un intermediario finanziario vigilati, iscritto nell’elenco di cui all’art. 106 TUB.

Nel caso di specie non risulta provato che il ruolo di servicer sia stato assunto da un soggetto iscritto all’albo di cui all’art. 106 TUB.

Facendo applicazione dei principi sopra richiamati a parte opposta sarebbe spettato provare compiutamente la propria titolarità.

Pertanto l’opposizione per i profili sopra evidenziati deve trovare accoglimento.”

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