Tribunale di Ascoli Piceno, 8 novembre 2023, Est. Giusti

Contratti bancari – cessione crediti in blocco – legittimazione attiva cessionario – difetto prova titolarità credito

“(…) non può ritenersi raggiunta la prova sufficiente e rassicurante della titolarità dello specifico credito per cui è lite, perché non è stata fornita la prova documentale né dell’atto di cessione, né dell’adempimento del regime di pubblicità imposto dall’art. 58 co. 2 TUB (secondo il quale “La banca cessionaria dà notizia dell’avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La Banca d’Italia può stabilire forme integrative di pubblicità”). Difatti, la società attrice non solo non ha mai prodotto in giudizio il contratto di cessione, ma neppure ha dato conto documentale della avvenuta iscrizione della cessione nel registro delle imprese.”

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