Tribunale di Roma, 30 ottobre 2023, Est. Ferramosca (ordinanza)

Contratti bancari – mutui BHW – titolo esecutivo – art. 474 c.p.c.

“considerato che: 

5) il contratto di mutuo è stato concluso con forma (scrittura privata) non idonea a valere come titolo esecutivo ex art. 474, co. 2 n. 2 c.p.c.;

6) sia il contratto di mutuo sia anche l’atto di concessione di ipoteca – che recepisce il primo – per quanto sopra testualmente richiamato non documentano la nascita dell’obbligazione restitutoria garantita, conseguente alla erogazione della somma e/o disponibilità giuridica della stessa in favore della società mutuataria ma solo l’impegno per la Banca mutuante a vincolare tale somma sino alla effettiva erogazione conseguente all’avverarsi delle condizioni stabilite contrattualmente;

p.q.m.

sospende l’efficacia dei titoli esecutivi.”

Testo integrale