Tribunale di Vicenza, 4 ottobre 2023

Contratti bancari – cessione crediti – prova esigibilità credito – produzione integrale estratti conto

“L’efficacia probatoria del saldaconto degrada, invece, nel successivo ed eventuale giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, pur mantenendo comunque un valore indiziario la cui portata deve essere liberamente apprezzata dal giudice nel contesto di altri elementi ugualmente significativi; pertanto, nel procedimento a cognizione piena instaurato con l’opposizione, la convenuta-opposta è onerata di integrare la documentazione allegata al ricorso ex art. 633 e segg. c.p.c., producendo in giudizio prima di tutto il contratto bancario costituente la fonte negoziale del credito azionato e, qualora la domanda di pagamento riguardi pretese derivanti da un contratto di conto corrente, anche gli estratti conto pertinenti all’intero rapporto. 

La giurisprudenza di merito dominante, condivisa da questo Ufficio, reputa infatti che debba essere dichiarato nullo il decreto ingiuntivo laddove nel successivo giudizio di opposizione sia mancata la produzione della serie integrale degli estratti conto, ordinari e scalari, dall’accensione del conto sino alla sua estinzione (…)”

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