Tribunale di Latina, 15 settembre 2023, Est. Venditto (ordinanza)

Contratti bancari – Centrale Rischi – illegittima segnalazione a sofferenza – contestazione credito – cancellazione

“Come ritenuto sopra, non essendovi la possibilità di affermare con ragionevole certezza se l’eccezione del cliente sia meritevole di accoglimento (effettuando cioè una valutazione di soccombenza possibile), l’intermediario potrà (e per quanto detto dovrà) procedere alla segnalazione, ma nel momento in cui il cliente agisca avanti ad un’autorità terza (secondo la regola della circolare più volte citata), l intermediario in buona fede sarà tenuto a qualificare il credito in Centrale rischi come contestato.

Il ricorso al tribunale, come autorità terza, avrebbe imposto una maggiore cautela da parte della banca, che ha piuttosto proceduto alla segnalazione a sofferenza senza un adeguato scrutinio delle questioni sollevate dal cliente e senza che, in questa sede, siano state esposte ragioni e prodotti documenti idonei a smentire le avverse deduzioni, che andranno scrutinate nel dettaglio nel merito della causa, senza che però possano essere considerate manifestamente pretestuose.”

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