Tribunale di Ivrea, 16 maggio 2023 (ordinanza)

Contratti bancari – consumatore – decreto ingiuntivo non opposto – clausole abusive

“considerato, pertanto, come alla luce dei principi espressi tanto dalla Corte di Giustizia quanto dalle Sezioni Unite, pur riservando al giudice della cognizione ex art. 650 c.p.c. ogni valutazione in ordine alla applicabilità dei predetti principi anche all’ipotesi di giudicato formatosi a cognizione piena a seguito di opposizione avverso il decreto ingiuntivo laddove la nullità non sia stata dedotta dalla parte e/o rilevata dal giudice, nonché ogni valutazione correlata alla specifica natura della censura svolta e alla conseguente ipotetica decadenza del creditore ex art. 1957 c.c., debba essere da un lato assegnato il termine alla parte istante per proporre l’opposizione c.d. tardiva e, dall’altro, differito lo svolgimento dell’eventuale gara tra gli offerenti in relazione alla vendita fissata al giorno 27.06.2023 a data successiva alla pronuncia sull’istanza di sospensione ex art. 649 c.p.c.;

P.Q.M.

avverte parte debitrice che ha facoltà di proporre opposizione ex art. 650 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Torino n. 1861/2013 entro il termine di giorni 40 dalla comunicazione del presente provvedimento;”

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