Cassazione Civile, 22 giugno 2023, n. 17944, Pres. De Stefano, Rel. Tatangelo (ordinanza)

Contratti bancari – cessione crediti in blocco – onere prova – pubblicazione Gazzetta Ufficiale

“(…) la prova della no­tificazione della cessione da parte del cessionario al debitore ceduto, ai sensi dell’art. 1264 c.c., rileva al solo fine di esclu­dere l’efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente ed è del tutto estranea al perfezionamento della fattispecie trasla­tiva del credito; quest’ultima, laddove sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore (e solo in tal caso), deve essere oggetto di autonoma prova, gravante sul creditore ces­sionario, anche se la sua dimostrazione può avvenire, di regola, senza vincoli di forma e, quindi, anche in base a presunzioni. Tali principi valgono anche in caso di cessione di crediti indivi­duabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, ai sensi dell’art. 58 T.U.B.. In tale ipotesi (e solo per tali speci­fiche operazioni), la pubblicazione da parte della società cessio­naria della notizia dell’avvenuta cessione nella Gazzetta Uffi­ciale, prevista dal secondo comma della suddetta disposizione, tiene luogo ed ha i medesimi effetti della notificazione della ces­sione ai sensi dell’art. 1264 c.c., onde non costituisce di per sé prova della cessione. Se l’esistenza di quest’ultima sia specifi­camente contestata dal debitore ceduto, la società cessionaria dovrà, quindi, fornirne adeguata dimostrazione e, in tal caso, la predetta pubblicazione potrà al più essere valutata, unita­mente ad altri elementi, quale indizio.”

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