Corte di Giustizia Europea, 15 giugno 2023, causa C-520/21

Mutuo ipotecario – clausole abusive – consumatori – indicizzazione valuta estera

“Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

Nel contesto dell’annullamento di un contratto di mutuo ipotecario nella sua interezza per il motivo che quest’ultimo non può sussistere dopo l’eliminazione delle clausole abusive, l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che:

– essi non ostano a un’interpretazione giurisprudenziale del diritto nazionale secondo la quale il consumatore ha il diritto di chiedere all’istituto di credito una compensazione che vada oltre il rimborso delle rate mensili versate e delle spese pagate per l’esecuzione di tale contratto, nonché il pagamento degli interessi di mora al tasso legale a decorrere dalla domanda di pagamento, purché gli obiettivi della direttiva 93/13 e il principio di proporzionalità siano rispettati; e

– essi ostano a un’interpretazione giurisprudenziale del diritto nazionale secondo la quale l’istituto di credito ha il diritto di chiedere al consumatore una compensazione che vada oltre il rimborso del capitale versato per l’esecuzione di tale contratto, nonché il pagamento degli interessi di mora al tasso legale a decorrere dalla domanda di pagamento.”

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