Tribunale di Roma, 9 aprile 2023, Est. Iannacone

Contratti bancari – phishing – operazioni fraudolente – truffa “man in the browser” – colpa grave cliente

“(…) ritiene questo Tribunale che debba configurarsi colpa grave dell’utente il quale, pur reso edotto del fatto che inserendo una determinata stringa numerica avrebbe autorizzato un bonifico in favore di terzi, aveva comunque immesso tale codice nella maschera creata dal truffatore sul sito internet richiamato dall’e-mail, essendo quello appena descritto un comportamento che vìola quel minimo grado di diligenza riconoscibile da chiunque.

D’altra parte, la Banca convenuta ha correttamente assolto l’onere probatorio, su di essa incombente anche ai sensi del D. Lgs. 11/2010, producendo dettagliata documentazione attestante la riconducibilità delle operazioni alla volontà – o, in subordine, alla grave negligenza – del cliente.”

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