Tribunale di Pescara, 26 aprile 2023, n. 584

Conto corrente – ius variandi – prova affidamento – limite apertura di credito – fido di fatto

“Dunque, alla luce della disciplina così come si è evoluta, appare evidente che la validità della modifica unilaterale delle condizioni contrattuali era ed è subordinata al rispetto del contenuto minimo prescritto dalla legge, nonché all’uso della forma scritta ovvero di altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente.

Tanto vale a dire che la banca, a prescindere dalla forma di comunicazione che intende utilizzare, deve comunque fornire la prova della ricezione della comunicazione da parte del cliente; in altri termini, è onere della banca che intenda invocare l’avvenuta modifica delle condizioni contrattuali provare di avere svolto, secondo le modalità prescritte, l’obbligo di comunicazione previsto dall’art. 118 TUB.

(…)

L’esistenza di una apertura di credito può quindi essere dimostrata non soltanto tramite il documento costitutivo, ma anche per il tramite di prove indirette quali estratti conto, riassunti scalari, report di centrale rischi, ecc. (…) Prove dell’apertura del credito ovverosia della concessione di fatto dell’affidamento possono infatti trarsi dalla stabilità, non occasionalità dell’esposizione a debito, dall’entità del saldo debitore, dall’assenza di tracce sensibili di un rientro del correntista, dal mancato avviso di azioni di recupero dell’esposizione debitoria, dall’utilizzo negli estratti conto e negli scalari di espressioni quali “scoperto nei limiti del fido”, “APC fiduciaria” o simili, nonché dall’applicazione di tassi debitori differenziati (ovvero lo stesso tasso applicato a diversi numeri debitori) che rivelano la distinzione operata dalla banca tra interessi passivi entro fido ed extra fido (…)”.

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