Tribunale di Napoli, 23 marzo 2023, Pres. Manera (ordinanza)

Mutuo – capitalizzazione composta – ricalcolo capitalizzazione semplice – indeterminatezza – sospensione efficacia titolo esecutivo

“(…) sebbene, infatti, vi siano enunciati i criteri per l’individuazione del tasso d’interesse, convenuto in misura variabile, e sebbene il piano di ammortamento rechi la quantificazione della quota capitale delle singole rate di rimborso del mutuo, non si comprende se l’interesse corrispettivo debba essere calcolato sulla quota capitale di ognuna di esse, secondo il criterio della capitalizzazione semplice, ovvero sul capitale residuo alla data di rimborso di ogni rata, secondo il criterio della capitalizzazione composta;

(…)

sembra dunque possibile giungere a due conclusioni differenti in ordine alla quantificazione del costo del credito e ciò sembra porre il negozio in posizione di dubbia compatibilità con l’art. 117, c. IV T.U.B., secondo il quale i contratti indicano il tasso d’interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati

(…)

sussistono, pertanto, gravi motivi per sospendere l’efficacia esecutiva del titolo opposto;”

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