Tribunale di Torino, 20 marzo 2023, Est. Astuni

Cessione del quinto – estinzione anticipata – sentenza Lexitor – commissione d’intermediazione – utilizzo del TAEG – restituzione costi upfront

“La divisione dei costi in due categorie, ripetibili e irripetibili, oltre a essere scarsamente compatibile con il paradigma della riduzione, costituito dal “costo totale del credito”, rappresenta anche una minaccia all’effettività del diritto all’estinzione anticipata del contratto, concesso dalla dir. 2008/48 al consumatore in modo sostanzialmente incondizionato (“in ogni momento”), senza che tale pericolo possa essere arginato dalla pura e semplice trasparenza contrattuale o dall’eventuale reazione contro una non corretta presentazione dei costi. Tale notazione, incidentalmente, conferma la conclusione di Corte cost. 263/2022, secondo cui la tutela dei consumatori, nel quadro della dir. 2008/48 non può essere affidata ai semplici doveri di trasparenza e correttezza, ma richiede invece “una protezione sostanziale ed effettiva, attraverso la riduzione proporzionale di tutti i costi del credito, strumento che opera a prescindere dal rispetto dei citati doveri

(…)

A tale obbligo segue logicamente che, se nel conteggio di estinzione la riduzione dei premi assicurativi, provvigioni e altri oneri da rimborsare, perché corrisposti e non maturati, non è accordata (come accadeva per gli oneri upfront ante Lexitor) o è inferiore alla giusta misura, il finanziatore viene a ricevere a titolo di rimborso anticipato del prestito una somma in parte priva di causa debendi ed è tenuto a restituirla. Pertanto, secondo le regole civilistiche della legittimazione all’azione di indebito, la domanda di restituzione delle provvigioni dell’intermediario del credito è correttamente proposta nei confronti del finanziatore.

(…)

Il novellato art. 125-sexies TUB s’applica soltanto ai contratti successivi al 25.7.2021 ma esprime indicazioni di sistema che possono essere tenute ferme per decidere le controversie sul rimborso degli oneri upfront relativi alle estinzioni anticipate dei contratti anteriormente conclusi: in primis, deve attribuirsi rilevanza al criterio indicato dalle parti in contratto per il calcolo della riduzione; in assenza di scelta, è applicabile il criterio suppletivo del TAEG.”

Testo integrale