Tribunale di Biella, sentenza n. 129 del 6 aprile 2023

Leasing – usura oggettiva – T.e.g.m., più maggiorazione media interessi moratori, il tutto moltiplicato per coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi – nullità del contratto per mancata indicazione dell’ISC – cd. onerosità complessiva annua del credito – indicazione del T.A.E.G. è obbligatoriamente prevista nel contratto stipulato con un consumatore – c.d. tasso leasing per soggetti non consumatori – delibera CICR distingie lerasing da altri finanziamenti – rispetto condizione c.d. Equivalenza finanziaria – difformità fra tasso indicato in contratto e tasso effettivo concretamente applicato non incide sulla validità del contratto o della clausola relativa agli interessi

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