Tribunale di Pisa, 8 marzo 2023, n. 353, Est. Migliorino

Conto corrente – mancanza contratto apertura – eccezione prescrizione – onere banca prova rimesse

“(…) la nullità totale del rapporto derivante dalla mancata osservanza della forma prescritta priva in radice di effetti l’operazione di autonomia privata impostata dai contraenti, determinando come conseguenza esclusivamente effetti restitutori con riguardo a tutte le prestazioni eseguite da entrambe le parti, ai sensi dell’art. 2033 c.c. Tuttavia, essendo il conto corrente un rapporto di durata, nell’ambito del quale le parti annotano sul conto reciproche rimesse tra le quali opera la compensazione, è stato necessario, mediante la CTU, ricostruire l’intera movimentazione del conto e ricalcolare il saldo finale, espungendo tutti gli addebiti e tutti gli accrediti effettuati a titolo di interessi, spese, commissioni, capitalizzazione e calcolando sulle somme sia a credito sia a debito i soli interessi al tasso legale dalla data di inizio del rapporto.

(…)

“Tuttavia, l’onere di provare il carattere solutorio delle rimesse non incombe sempre al correntista: qualora come nel caso di specie la banca abbia domandato in via riconvenzionale la condanna del correntista al pagamento di quanto asseritamente dovuto per saldo negativo (pari ad 19.168,19), alla stessa che spetta provare il carattere solutorio delle rimesse.”

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