Tribunale di Velletri, 27 febbraio 2023, n. 373, Est. Colangelo

Contratti bancari – cessione crediti in blocco – legittimazione attiva cessionaria – omessa prova

“(…) la prova della titolarità del credito transita necessariamente mediante la produzione del contratto di cessione; non basterebbe la dichiarazione della cessionaria contenente l’elenco delle posizioni cedute, individuate con codici numerici. Secondo altra valutazione, la prova può essere raggiunta mediante il contratto di cessione, o, in alternativa, una liberatoria rilasciata dall’Istituto di credito cedente.

Nel nostro caso, l’unico documento ritualmente prodotto dalla convenuta è stato l’estratto della Gazzetta Ufficiale, con il quale è stata data notizia dell’avvenuta operazione di cartolarizzazione, ma nel quale non sono state fornite indicazioni, sufficientemente specifiche, puntuali e dettagliate, per l’individuazione delle singole posizioni cedute, rinviando, per relationem, ad altre fonti (…)”

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