Tribunale di Vicenza, 23 febbraio 2023, Est. Ciutto

Contratti bancari – fideiussione – onere prova correntista – mancato deposito documenti prova intesa anticoncorrenziale – rigetto opposizione

“Poiché il provvedimento della Banca d’Italia vale quale prova privilegiata soltanto con riferimento alle fideiussioni prestate nel periodo di tempo oggetto di esame della Banca medesima, parte attrice era pertanto onerata all’allegazione e alla dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie d’illecito concorrenziale dedotto in giudizio, di cui all’art. 2 della legge n. 287/1990. Di ciò, tuttavia, l’attore opponente non ha dato prova alcuna, difettando di depositare documenti a riprova di quanto affermato o, articolando mezzi di prova volti a dimostrare che nel 2010 un numero significativo di istituti di credito, all’interno del medesimo mercato, avrebbe coordinato la propria azione al fine di sottoporre alla clientela dei modelli uniformi di fideiussione per operazioni specifiche in modo da privare quella stessa clientela del diritto ad una scelta effettiva e non solo apparente tra prodotti alternativi e in reciproca concorrenza. Manca dunque la prova di un’intesa anteriore o coeva alla stipulazione della garanzia, avente come oggetto o per effetto quello di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all’interno del mercato nazionale degli impieghi bancari attraverso la fissazione di specifiche condizioni contrattuali in materia di garanzie fideiussorie.”

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