Corte di cassazione, Sez. I, ordinanza n. 4597 del 14 febbraio 2023, relatore A. Fidanzia

Mutuo fondiario – computo del Taeg – commissione estinzione anticipata – esclusione – pagamento di tutti i ratei mutuo – inadempimento – tasso di mora pattuito e tasso effettivamente applicato – inadempimento presupposto per l’applicazione degli interessi moratori – indicatore di costo ISC pubblicizzato e quello effettivamente applicato dalla Banca – l’ISC non costituisce un tasso di interesse, un prezzo o una condizione economica direttamente applicabile al contratto – sanzione della nullità per la mancata o non corretta indicazione dell’ISC/TAEG è prevista esclusivamente per il caso del credito al consumo – erronea indicazione dell’ISC non incide sulla validità del contratto – clausola di salvaguardia, che ha finalità di assicurare che gli interessi non oltrepassino la soglia dell’usura c.d. “oggettiva”

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