Tribunale di Chieti, 5 marzo 2023 (sentenza non definitiva)

Finanziamento – abbinamento carta credito revolving – nullità – azzeramento interessi e spese collegate

“(…) all’interno dei contratti di finanziamento stipulati per l’acquisto di un bene di consumo, è stata inserita una clausola relativa ad un altro rapporto bancario del tutto disancorato rispetto all’originario contratto di finanziamento.

(…), ai fini della promozione e conclusione di contratti di finanziamento, gli intermediari si devono avvalere degli agenti in attività finanziaria disciplinati dal D. Lgs. 25.9.1999, n. 374 e dal relativo Regolamento emanato con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, n. 485 del 13.12.2001. Le richiamate disposizioni prevedono una deroga a tale obbligo solo per la promozione e la conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti di finanziamento unicamente per l’acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con intermediari finanziari (credito finalizzato).

L’attività di promozione e conclusione di contratti di credito revolving non rientra nella richiamata deroga, poiché tale tipologia di finanziamento non configura un credito finalizzato, e non può pertanto essere affidata a fornitori di beni e servizi, ma soltanto ai richiamati agenti in attività finanziaria.

Pertanto, è evidente la nullità dei due contratti n°10062126489951 e n°10022984733925 con riferimento alle carte revolving.

Ne consegue che, dichiarata la nullità parziale, vanno escluse tutte le spese e gli interessi previsti dalla parte concernente la carta revolving (…)”.

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