Tribunale di Pescara, 17 febbraio 2023, Est. Morelli

Contratti bancari – fideiussione – foro consumatore – incompetenza territoriale

“(…) la circostanza che la garanzia sia prestata a favore dì una società commerciale non esclude, di per sé, che il fideiussore possa essere un consumatore e per l’effetto l’applicazione della disciplina più favorevole prevista per il consumatore porta a dovere valutare con riferimento alle parti del contratto di fideiussione, e non già del distinto contratto principale. All’evidenza non emerge alcuna prova che porti a ritenere un interesse dei fideiussori nella garanzia prestata strettamente che sia connesso all’obbligato principale; non emerge che la garanzia prestata fosse connessa allo svolgimento di loro attività professionali ovvero funzionalmente collegate alla società del debitore.

(…)

In tal senso risulta dunque fondata la competenza del tribunale di Teramo in quanto foro del consumatore; opera il foro esclusivo del consumatore (33 c. 2 lett. u d.lgs. 206/2005), il quale “esclude” l’applicabilità di qualsiasi altro foro concorrente o alternativo.”

Testo integrale