Tribunale di Ancona, 15 dicembre 2022, n. 3595, Est. Monterotti

Leasing – piano finanziario – prezzo opzione d’acquisto – inclusione TIR

“(…) il prezzo di opzione è elemento del quale si deve tenere conto per la determinazione del tasso leasing. Invero, lo stesso è parte integrante del complessivo assetto negoziale della locazione finanziaria e al variare del prezzo di opzione variano anche i canoni (comprensivi di sorte capitale e interessi). Il riscatto è una parte del prezzo del bene che la società di leasing acquista su indicazione dell’utilizzatore che ne acquisirà il diritto d’uso e godimento, dunque, costituisce una parte dell’intera somma utilizzata per realizzare il finanziamento, sulla quale maturano gli interessi corrispettivi. Senza quell’importo, in sintesi, quel bene non sarebbe stato venduto dal venditore e, dunque, acquistato dalla società di leasing per conferirlo in locazione finanziaria all’utilizzatore che lo ha richiesto e usato. Il prezzo di acquisto è dunque il capitale messo a disposizione dell’utilizzatore per acquisire e godere del bene. Tutta la somma messa a disposizione per l’acquisto del bene del quale (grazie alla erogazione della somma) si avvantaggia l’utilizzatore, deve essere comunque “recuperata” dal concedente.

In altri termini, va da sé che il quantum delle singole rate dei canoni del leasing è necessariamente influenzato dall’ammontare del prezzo di opzione: maggiore è la somma da versarsi in caso di esercizio del diritto di opzione e minore sarà il canone e viceversa.”

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