Tribunale di Napoli, 7 novembre 2022, n. 9836, Est. Frallicciardi

Conto corrente – pattuizione interessi – capitalizzazione interessi – eccezione prescrizione – inammissibile

“Quanto all’immediata applicabilità della norma in adesione a diverse pronunce di merito ( cfr. Tribunale di Milano, ordinanze del 3 aprile e del 25 maggio 2015 ) deve sostenersi l’immediata applicabilità dell’art. 120, comma 2, TUB sul presupposto che nessuna specificazione tecnica di carattere secondario avrebbe potuto limitare la portata o disciplinare diversamente la decorrenza del divieto, dovendosi altrimenti ammettere la deroga di una norma primaria (in tutto o in parte o anche solo temporaneamente) da parte di una disposizione secondaria ad essa sotto ordinata.

(…)

Deve osservarsi, infatti, che, in tema di indebito bancario, l’istituto di credito non ha diritto a quelle annotazioni in conto corrente prive di un valido titolo le quali, addebitate sul conto corrente, vanno stornate ai fini della rideterminazione del reale saldo, a nulla rilevando che le stesse ricadano nel periodo ‘coperto’ da prescrizione.
Ciò in quanto la rettifica del saldo di conto corrente non è soggetta a limiti temporali ed, in particolare, al termine di prescrizione decennale, che invece interessa la ripetizione delle rimesse solutorie, nella specie, tuttavia, non proposta.”

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