Tribunale di Nocera Inferiore, 5 gennaio 2023, Est. Longo (ordinanza)

Cessione del quinto – sentenza Lexitor – accoglimento Corte Costituzione – estinzione anticipata – rimborso anche costi up front

“Nel caso di specie e nei limiti della legittimazione passiva della resistente sopra indicati, quindi, la clausola di cui all’art. 3.1 del contratto di finanziamento che prevedeva la non rimborsabilità degli importi indicati alle lettere A (spese di istruttoria) e B (commissioni di attivazione), quali sostanzialmente spese ”up front”, è nulla, in quanto in contrasto con l’art. 125 sexies T.U.B.. Di conseguenza, la quota parte di tali spese indicate nella clausola 3.1 del contratto, trattenute dalla banca resistente e non restituite al consumatore al momento della estinzione anticipata del finanziamento, sono un indebito oggettivo che deve essere restituito ai sensi dell’art. 2033 c.c.”

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