Tribunale di Bari, 23 gennaio 2023, n. 241, Est. Marseglia

Conto corrente – onere prova – richiesta ex artt. 119 TUB e 210 c.p.c. – saldo zero

“La ratio sottesa al saldo zero sta nel non far gravare sul correntista le conseguenze pregiudizievoli derivanti dal mancato adempimento dell’onere probatorio della controparte. (…) Tuttavia, come si è detto innanzi, questi non è stato negligente, avendo fatto istanza ex art. 119 TUB, sebbene a ridosso dell’inizio del giudizio, ed ha anche formulato richiesta ex art. 210 c.p.c. nel suo atto introduttivo. (…) Considerato che gli istanti si sono attivati per colmare le lacune probatorie, appare corretto procedere al ricalcolo a partire dal primo estratto conto disponibile del 1986, con applicazione del saldo zero, affinchè i garanti non debbano rispondere di eventuali addebiti illegittimi relativi al periodo non coperto da documentazione contabile.”

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