Tribunale di Viterbo, 16 gennaio 2023, Est. Bonofiglio

Intermediazione finanziaria – obblighi informativi – adeguatezza investimento – conflitto interessi

“Appare quindi del tutto congrua la conclusione secondo cui deve ritenersi “la negligenza professionale della banca convenuta per violazione del divieto di dare corso ad operazioni finanziarie non adeguate al profilo di rischio dell’investitore mandante senza avvertirlo delle ragioni specifiche dell’inadeguatezza, con violazione del mandato, avendo comportato per il mandante l’acquisizione di valori mobiliari rischiosi ed in una situazione di conflitto di interessi della parte mandataria” (v. sentenza, p. 5).
La gravità dell’inadempimento, reiterato nel tempo, è idonea a supportare la risoluzione negoziale, con conseguente effetto reciprocamente restitutorio (del “capitale investito” alla (…) così come “dei titoli azionari oggetto di acquisto” in favore della banca) (…)”.

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