Tribunale di Siracusa, 15 dicembre 2022, n. 2444, Est. Patti

Finanziamento – estinzione anticipata con oneri – clausola vessatoria – esclusione

“(…) la penale per estinzione anticipata del mutuo non determina alcun significativo squilibrio normativo di cui all’art. 33 del codice del consumo, poiché la scelta di estinguere anticipatamente il contratto è comunque rimessa alla decisione della parte mutuataria, che ha la possibilità di liberarsi dal vincolo a propria discrezione, sicché la prestazione a carico della parte mutuataria in caso di estinzione anticipata rappresenta il corrispettivo per la facoltà di recesso accordata dal mutuante configurando dunque una sinallagmaticità che esclude il presupposto stesso dell’applicazione dell’art. 33 del codice del consumo).
Del pari non vessatoria deve considerarsi la pattuizione concernente l’applicazione degli interessi moratori.”

Testo integrale