Tribunale di Brescia, 21 dicembre 2022, n. 3086, Est. Canali

Contratti bancari – cessione crediti in blocco – oneri allegazione – prova cessionario

“Ne consegue che, anche secondo la giurisprudenza meno restrittiva, non si può ritenere che la semplice pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco dei crediti sia elemento sufficiente per ritenere che tutti i crediti del cedente siano stati trasferiti al cessionario.
In caso di contestazione del debitore, infatti, il cessionario, secondo questa seconda e meno severa interpretazione, deve allegare e dimostrare, in primo luogo, quali siano gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie di crediti e, in secondo luogo, che le caratteristiche del credito di cui si discute siano riconducibili agli elementi comuni presi in considerazione nell’ambito della cessione in blocco. (…) La giurisprudenza di merito ha rilevato che la dichiarazione del cedente non può avere valenza sostitutiva del contratto di cessione o dell’elenco recante le posizioni cedute che allo stesso avrebbero dovuto essere allegate.”

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