ABF Roma, 3 giugno 2022, n. 8734, Pres. Patti, Rel. Mezzacapo

Carta credito revolving – difformità TAEG pattuito e ricalcolato – art. 125 bis TUB

“In considerazione quanto sopra, il Collegio rileva quindi che, in corretta applicazione delle indicazioni di cui alla lett. d) dell’All. 5C delle citate “Disposizioni di trasparenza” della Banca d’Italia, e segnatamente sviluppando un piano di ammortamento su 12 rate, applicando la “spesa mensile di gestione pratica” e l’imposta di bollo su base annuale, il TAEG effettivo del contratto in questione risulterebbe pari a 18,32% a fronte, come detto, di un TAEG indicato in contratto pari a 17,85%.

(…)

La risultate differenza tra il TAEG indicato in contratto, pari al 17,85%, e quello come sopra calcolato , pari al 18,32%, è quindi pari a 0,47 punti percentuali e pertanto superiore alla soglia massima dello 0,20% degli eventuali scostamenti tra TAEG contrattuale e TAEG effettivo individuata come tollerabile

(…)

Il Collegio accerta la nullità della clausola relativa al TAEG e dispone che l’intermediario ridetermini il piano di ammortamento – ai sensi della disciplina vigente all’epoca della stipula del contratto – e restituisca alla parte ricorrente l’eccedenza percepita, maggiorata degli interessi legali da calcolarsi con riferimento alle date dei singoli incassi.”

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