Tribunale di Verona, 8 novembre 2022, n. 1996, Est. Fin

Derivati – IRS – mark to market – indicazione formula di calcolo – prospettive tassi periodo

“Del tutto irrilevante si palesa, infine, la circostanza, pure valorizzata dalla convenuta, secondo la quale sarebbe stato reso noto mensilmente a (…), l’ammontare del valore del mark to market. È, infatti, chiaro che la comunicazione del valore in sede di esecuzione del contratto non può certo sanare l’assenza di accordo sull’indicato valore (…), inficiante la fase della stipulazione del contratto.
Al di là della mancata indicazione specifica dei criteri di calcolo del mark to market, va altresì evidenziato come (…) non abbia fornito alcuna indicazione circa le prospettive dei tassi nel periodo in cui il contratto derivato avrebbe esplicato i suoi effetti, né risulta avere espressamente indicato alla società investitrice lo squilibrio iniziale del rapporto, che, come rilevato dal prof. (…), nel caso di specie è risultato pari ad euro (…) in negativo per la società attrice (…), né quali fossero, nell’ambito di tale costo implicito, le commissioni e i margini di intermediazione realizzati dalla banca (…). Circostanze, queste, che portano ulteriormente a ritenere non sufficientemente determinato l’oggetto del contratto.
All’accertata nullità del contratto di swap consegue l’accoglimento della domanda di condanna della banca al pagamento della somma corrisposta da (…) a titolo di flussi differenziali indebitamente corrisposti, (…)”.

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