Tribunale di Bologna, 25 novembre 2022, n. 2897, Est. Arceri

Contratti bancari – cessione crediti in blocco – art. 58 TUB – legittimazione attiva cessionaria

“(…) il predetto standard probatorio non deve ritenersi soddisfatto in quanto:

a) sulla medesima Gazzetta ufficiale, lo stesso giorno, sono pubblicate ulteriori due cessioni effettuate da (…), per rapporti di apertura di credito in sofferenza, accese nel medesimo periodo temporale di cui sopra (tra il 1971 e il 2016), rispettivamente a favore di (…), per cui il rapporto che occupa potrebbe essere anche compreso, indifferentemente, in entrambe le cessioni in blocco (…);

b) l’elenco di debitori identificabili con codice CERI prodotto da parte opposta è un documento informale, che potrebbe afferire a qualsivoglia cessione, e non è di formazione certa (…);

c) analogamente deve reputarsi per l’attestazione compiuta, unilateralmente, da (…), che non può certo sostituire la prova di esistenza del contratto di cessione ad evidenza pubblica di cui si tratta.

Non vi è dunque prova della titolarità del credito in capo a (…), e tanto sarebbe già sufficiente a decretare l’accoglimento dell’opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo opposto.”

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