Tribunale di Milano, 23 novembre 2022, n. 9244, Est. Vasile

Fideiussione – schema ABI – normativa antitrust – nullità – deroga art. 1957 c.c.

“I convenuti hanno prodotto, sub doc.ti 3 e 4, rispettivamente il modello ABI del 2003 ed il provvedimento della Banca d’Italia n. 55/2005. Dal confronto del modello ABI con le fideiussioni sottoscritte dagli odierni convenuti emerge una quasi totale coincidenza delle clausole contenute nei due atti e, in particolare, delle clausole 2, 6 e 8. Da tale circostanza, nonché dalla natura di prova privilegiata del provvedimento di cui sopra, deriva la nullità parziale delle fideiussioni de quo, che, in assenza di allegazioni e di prova contraria, non si ritiene possa essere estesa all’intero contratto, stante, in ogni caso, l’interesse dei garanti al finanziamento bancario desumibile dal consenso prestato mediante la sottoscrizione.

(…)

nella clausola 7 con cui si attribuisce al banco il beneficio della preventiva escussione a carico del fideiussore, non vi è alcun richiamo espresso all’art. 1957 cc, invece richiamato solo dalla clausola 6.
Rimane pertanto la necessità -non derogata- che, entro il termine semestrale indicato dalla predetta disposizione, per evitare la decadenza non sia sufficiente la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento; bensì, è appunto necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, secondo la tradizionale esegesi della norma.”

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