Corte di Appello di Firenze, 22 novembre, n. 2625, Pres. Monti, Rel. Primavera

Conto corrente – rimesse solutorie – effetti prescrizione – imprescrittibilità domanda nullità contratti bancari

“(…) l’inammissibilità della domanda di ripetizione dell’indebito in relazione ad un conto corrente bancario ancora aperto non preclude la l’esame della domanda di accertamento del saldo del conto corrente ad una certa data, in quanto presupponente la nullità (nella fattispecie parziale) del contratto, al pari di quella di ripetizione dell’indebito.

(…)

il fatto che una determinata rimessa solutoria non sia dovuta in restituzione poiché prescritta non significa che i suoi effetti non possano essere considerati per il periodo non coperto da prescrizione, ove si consideri che “l’eventuale prescrizione del diritto alla ripetizione di quanto indebitamente pagato non influisce sulla individuazione delle rimesse solutorie, ma solo sulla possibilità di ottenere la restituzione di quei pagamenti coperti da prescrizione”.

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