Tribunale di Napoli, 18 ottobre 2022, n. 9165, Est. De Falco

Finanziamento – polizza assicurativa – inclusione TAEG – piano ammortamento francese – no anatocismo

“(…) il Tribunale ritiene di aderire, dunque, all’impostazione per la quale vanno tenuti in conto, ai fini del calcolo del Taeg, i costi assicurativi collegati all’erogazione del credito, ogni qual volta vi sia contestualità tra la sottoscrizione della polizza assicurativa e la stipula del contratto di finanziamento. Invero non basta l’inserimento formale, nel testo del contratto di finanziamento, della dicitura “non obbligatorietà del contratto assicurativo” o facoltativo, per escludere i costi assicurativi dal Taeg, attesa sia la posizione di contraente debole del consumatore che sottoscrive il contratto, sia l’indiscutibile notoria natura di condizione essenziale che le banche attribuiscono alla stipula di una polizza assicurativa, pena la mancata concessione del finanziamento. (…) Ne consegue che risulta soddisfatto il requisito per l’applicazione della sanzione (trattandosi tra l’altro di contratto concluso con un consumatore successivamente al 2010 e di entità inferiore ai 75.000,00 euro) prevista dal combinato disposto degli art. 125 bis e 117 TUB.

(…)

In conclusione si deve riconfermare l’adesione all’orientamento che esclude che l’ammortamento alla francese implichi l’indeterminatezza del tasso di interesse, l’applicazione di un tasso superiore a quello dichiarato nel contratto, la violazione del divieto di anatocismo.”

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