Tribunale di Catania, 2 novembre 2022, n. 4486, Est. Marino

Mutuo fondiario – disponibilità somma mutuata – inidoneità titolo esecutivo

“(…) il contratto di mutuo che non integri l’esistenza di una attuale obbligazione avente ad oggetto le somme di denaro erogate, non può assumere valore di titolo esecutivo autonomo ed autosufficiente. La somma di denaro, pertanto, risultando vincolata e giacente presso il mutuante, non può ritenersi disponibile per il mutuatario e, conseguentemente, deve escludersi la sussistenza di un valido titolo esecutivo ai sensi dell’art. 474 c.p.c.

Sotto questo profilo, il contratto di mutuo si considera titolo esecutivo solo quando trasmetta con immediatezza la disponibilità giuridica della res mutuata ( ovvero, le somme erogate).

Tale efficacia esecutiva non può, invece, riconoscersi al contratto di mutuo oggetto del caso che ci occupa.”

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