Corte di Appello di Napoli, 18 ottobre 2022, n. 4336, Pres. D’Ambrosio, Rel. Minauro

Fideiussione – schema ABI – normativa Antitrust – nullità parziale – decadenza creditore

“Non risultando dimostrato, dunque, che la parte affetta da nullità risulti essenziale per i contraenti, la fideiussione per cui è causa resta pienamente valida ed efficace, sebbene depurata dalle sole clausole riproduttive di quelle dichiarate nulle dalla Banca d’Italia, poiché anticoncorrenziali.

(…)

Orbene, nel caso in esame, non può dirsi rispettata la detta estensione temporale della fideiussione, come regolata dal disposto di cui all’art. 1957 c.c. e dunque la Banca opposta (odierna appellata) è decaduta dalla facoltà di agire nei confronti dei garanti.”

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