Corte di Appello di Ancona, 28 settembre 2022, n. 1255, Pres. Marcelli, Rel. De Nisco

Finanziamento – usura – assicurazione facoltativa – inclusione TEG – contestualità

“(…) “ai fini della valutazione dell’eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall’art. 644,comma 4, c.p., essendo, all’uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito, potendo dimostrarsi la sussistenza del collegamento con qualunque mezzo di prova, ed essendo presunto nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l’erogazione del mutuo” (cfr. in tal senso Cass. sent. 8806 del 5/4/2017; ord. n. 30278 del 26/11/2021 ord. n. 3025 del 01/02/2022). Nella specie è documentato in atti dalla stessa appellante società che l’assicurazione è stata stipulata unitamente al contratto di mutuo, risultando addirittura contenute le relative condizioni nel medesimo modulo di richiesta del prestito personale sottoscritto dal debitore principale, e dalla garante, e nel quale la Banca s.p.a. opera quale “intermediaria”. A fronte di tali emergenze documentali l’appellante banca, che ne era onerata, non ha fornito alcuna prova per superare la presunzione de qua.”

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