Tribunale di Siracusa, 27 settembre 2022, n. 1778, Est. Patti

Contratti bancari – cessione crediti in blocco – produzione contratto cessione – assolvimento onere prova

“Ebbene, che con la suddetta cessione in blocco sia stato trasferito anche il credito per cui è causa si evince dall’esame congiunto del contratto e degli elenchi prodotti: (…) Va, peraltro, rilevato che parte opponente non ha adeguatamente contestato il contenuto di tali elenchi – prodotti già con la comparsa di costituzione e risposta di parte opposta – e la loro riferibilità alle cessioni oggetto di causa, essendosi essa limitata, tanto in sede di memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. quanto in sede di comparsa conclusionale, a dedurre esclusivamente l’insufficienza del contratto di cessione ai fini della prova del trasferimento”

(…)

la mancata notifica della cessione di credito al debitore ceduto non incide sul perfezionamento e sull’efficacia traslativa del contratto, né sulla legittimazione del cessionario a pretendere il pagamento, rilevando tale atto soltanto al fine di escludere l’efficacia liberatoria del pagamento effettuato dal debitore ceduto al creditore cedente e di regolare il conflitto tra cessionari. (…) Deve infine osservarsi che l’adempimento di cui all’art. 1264 c.c. può reputarsi integrato anche dalla notificazione del provvedimento monitorio.

(…)

Alla luce di quanto sopra deve, dunque, concludersi per la piena legittimazione di (…) a pretendere da (…), il pagamento del credito trasferitole da (…) con il contratto di cessione di crediti del (…)”

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