Tribunale di Salerno, 5 luglio 2022, n. 2457, Est. Ferrara

Contratti bancari – cessione crediti – mancata produzione contratto cessione – difetto legittimazione attiva cessionario

“Dalla documentazione allegata alla produzione della parte intervenuta, tuttavia, si rinviene la sola copia della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 54 parte II, del 9-5-2019 e non anche di copia dello specifico contratto di cessione avente ad oggetto il credito per cui è causa. Peraltro dalla stessa Gazzetta non è dato comprendere se il credito vantato nei confronti di parte opponente sia o meno ricompreso nell’ambito della cessione oggetto di pubblicazione in considerazione della genericità delle formule ivi utlizzate e della molteplicità degli istituti di credito richiamati.
Pertanto, poiché non è possibile ravvisare la titolarità del diritto di credito azionato in via monitoria dalla Banca opposta in capo a (…) in assenza del deposito di adeguata documentazione (contratto di cessione), ne consegue che va dichiarato il difetto di legittimazione ad agire di questi ultimi e rigettata la richiesta di sostituzione della parte opposta.”

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