Tribunale di Pescara, 11 ottobre 2022, Est. Cordisco

Contratti bancari – segnalazione in CRIF – periculum in mora – mancata prova pregiudizi

“(…), la parte che deduce la sussistenza del danno grave ed irreparabile derivante dalla illegittima segnalazione è gravata dell’onere di provare gli elementi fattuali dai quali desumere l’esistenza del periculum in mora per ottenere la tutela d’urgenza ex art. 700 cpc, non potendosi in ogni caso ritenere che il pregiudizio sia in re ipsa, ovvero riconducibile ex se all’iscrizione nel registro.

(…)

appare evidente come le deduzioni di parte ricorrente in ordine alla sussistenza del periculum siano rimaste sfornite di qualsivoglia elemento di prova, non avendo gli istanti dimostrato (e, per la verità, nemmeno specificamente dedotto), ad esempio, di aver presentato richiesta di finanziamento – poi negato – o di essere già stati destinatari di eventuali revoche per effetto dell’iscrizione in CRIF e alla Centrale Rischi.
Nè risulta alcuna specifica e rigorosa dimostrazione in ordine al paventato danno all’immagine.
Il ricorso, in definitiva, deve ritenersi infondato per insussistenza del “periculum in mora” della azionata pretesa cautelare, il che assorbe ogni valutazione in merito alla sussistenza del “fumus boni iuris”.

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