Tribunale di Milano, 3 ottobre 2022, Est. Chieffo (ordinanza)

Mutuo – opposizione atti esecutivi – carenza legittimazione – inesistenza titolo esecutivo – sospensione efficacia esecutiva precetto

 “(…) nel caso obbligazioni derivanti dal contratto di mutuo, dal testo del contratto – stipulato nelle forme dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata – deve risultare la dazione del danaro (intesa come messa a disposizione della disponibilità giuridica della somma), che perfeziona il contratto (reale) e determina la nascita dell’obbligazione restitutoria in capo al mutuatario. Laddove, invece, il documento contrattuale stipulato con le forme di cui all’art. 474 c.p.c. rinvii ad un successivo atto di erogazione la messa a disposizione della somma, allora anche tale atto dovrà rispettare i requisiti di forma previsti da tale norma, ossia la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata (Cass. Civ. 17194/2015);

(…)

il contenuto delle pattuizioni consentono di escludere la contestualità della datio intesa come messa a disposizione della somma, atteso che le previsioni del contratto espressamente rinviano ad un momento successivo (undici giorni dopo che l’ipoteca sugli immobili più avanti descritti sarà stata iscritto validamente nel grado pattuito) l’erogazione dell’importo mutuato; sino a tale momento la disponibilità giuridica della somma è rimasta in capo all’istituto di credito (…)”

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