Tribunale di Cremona, 29 agosto 2022, Est. Calabrò (ordinanza)

Contratti bancari – nullità fideiussione omnibus – titolo esecutivo – fatto sopravvenuto – sentenza CGE – consumatore

“(…) appare inammissibile anche l’eccezione relativa alla nullità della fideiussione omnibus alla base del titolo esecutivo, poiché: a) l’interpretazione di una norma, successivamente affermatasi nella giurisprudenza, non integra uno ius superveniens (e quindi un fatto sopravvenuto), di cui si debba predicare la necessaria irretroattività, in quanto essa semplicemente rilegge l’enunciato ed è come tale destinata ad applicarsi sin dall’inizio; (…) b) appare inconferente nel caso di specie anche il richiamo alla recente Giurisprudenza della Corte di Giustizia del 17/5/2022, in quanto applicabile al solo consumatore (laddove invece l’opponente, in quanto socio ed amministratore unico (…) non poteva dirsi tale, né è stato allegato o dimostrato il contrario o contestata tale allegazione (…)) e alle clausole abusive ai sensi della direttiva 93/13/CEE (nelle quali non rientrano automaticamente le clausole delle fideiussioni, censurate invece per contrasto con la normativa antitrust, non avendo peraltro l’opponente allegato che tali clausole non siano state oggetto di negoziato individuale né comunque che abbiano determinato, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto); peraltro, secondo le Sezioni Unite (Cass., S.U. n. 41994/2021) la nullità che investe tali fideiussioni omnibus conformi al modello ABI 2003 è unicamente “parziale”, e comporta quindi l’espunzione delle sole clausole dichiarate nulle “salvando” il resto della fideiussione, (…) P.Q.M. RIGETTA l’istanza di sospensione del processo esecutivo non sussistendo i gravi motivi di cui all’art. 624 c.p.c..”.

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