Tribunale di Bari, 1° agosto 2022, n. 3066, Est. Simone

Contratti investimento – azioni non quotate – inadeguatezza ordine – eccessiva concentrazione

“Nel caso di specie, dunque, emerge duplice profilo d’inadeguatezza per incompatibilità con gli obiettivi di investimento della cliente e per eccessiva concentrazione. Alla stregua dei richiamati obblighi di segnalazione d’inadeguatezza ed astensione dall’esecuzione, nel caso di specie non osservati, ricorre inadempimento colpevole della convenuta, poiché, in ragione del richiamato obiettivo d’investimento, deve fondatamente ritenersi che la cliente ove la Banca avesse richiamato l’attenzione sui detti profili d’inadeguatezza, non avrebbe concluso l’operazione. Tali considerazioni giustificano pertanto l’accoglimento della domanda di risoluzione, ai sensi dell’art. 1453 c.c..”

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